Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis
(Facoltà di applicazione)
1. I soggetti di cui al precedente articolo i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto.
2. 1 soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge.