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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 85.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
85.03.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di princìpi contabili)

  1. Nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
  3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.