Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per il solo anno 2019, la regione Liguria ha la facoltà di rideterminare in aumento l'aliquota dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, in misura non eccedente 5 centesimi al litro della misura massima consentita.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 610.000 euro per l'anno 2020.