79.220.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»
4-ter. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno di cui al comma 4-bis il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Zolezzi Alberto,
Romaniello Cristian,
Zanichelli Davide,
Faro Marialuisa,
Adelizzi Cosimo,
Angiola Nunzio,
Buompane Giuseppe,
D'Incà Federico,
Donno Leonardo,
Flati Francesca,
Gubitosa Michele,
Lorenzoni Gabriele,
Lovecchio Giorgio,
Manzo Teresa,
Misiti Carmelo Massimo,
Sodano Michele,
Trizzino Giorgio,
Zennaro Antonio