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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.22. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.22.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti.

  Conseguentemente:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: salvo espressa rinunzia degli interessati con le seguenti: su esplicita conferma del Commissario Straordinario, salvo espressa rinunzio del personale assunto ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3 lettera a) del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera a) le parole: «nella misura massima di cento unità» sono soppresse;
   b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole: «è corrisposto con oneri a carico esclusivo del commissario straordinario» aggiungere le seguenti: «, il quale provvede direttamente anche alla sua liquidazione ovvero mediante apposita convenzione con altra amministrazione dello Stato o ente locale.».
  4-ter. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera b) e lettera c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  4-quater. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, senza maggiori oneri nell'ambito delle risorse già previste per spese di missioni.
  4-quinquies. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della realizzazione e della gestione della piattaforma telematica per l'inoltro delle istanze relative ai procedimenti di edilizia pubblica e privata nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché per il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse utilizzate nella ricostruzione e l'interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le relative risorse sono trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4-sexies. All'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 le parole: «fino a 10 esperti» sono sostituite con le seguenti: «fino a 15 esperti, fermo restando il tetto di spesa individuale e complessivo».
   c) sopprimere gli articoli 55 e 90.