Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».