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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.208. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.208.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.
  4-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma 4-bis, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.
  4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, il comma 2 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.