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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.16.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «ulteriori rimborsi.» è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti che hanno adito l'Autorità giudiziaria e ottenuto sentenza di accoglimento hanno diritto al rimborso del 50 per cento delle somme dovute.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2019: -60.000.000;
   2020: –;
   2021: –.