Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: -30.000.000;
2020: -30.000.000;
2021: –.