Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo,» sono aggiunte le seguenti: «o fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo in caso di reddito familiare annuo complessivo non superiore a 30.000 euro».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.