Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 120 rate mensili».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 11,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028.