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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.092. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.092.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di microcredito)

  1. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza.