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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 79.0109. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
79.0109.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

Art. 79-bis.

  1. Per l'anno 2019, le imprese agricole che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni che hanno ricevuto la dichiarazione dello stato di calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali, alimentari e del turismo di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sono esenti dal pagamento dell'I.M.U. agricola, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, ferme restando le esenzioni dal pagamento dell'imposta in favore dei terreni agricoli siti nei comuni individuati dalla circolare n. 9 del 1993.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere all'esenzione di cui al comma 1, in base al minor reddito.
  3. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.