Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.