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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 77.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
77.011.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Agevolazione sulle accise per gasolio da riscaldamento per i comuni sopra i 1.500 metri)

  1. All'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Limitatamente alle zone montane, per i Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri sopra il livello del mare, a decorrere dai 1o gennaio 2019, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gravanti sui prodotti energetici indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del citato testo unico, sono ridotte del venti per cento.
  3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano le disposizioni in materia di accisa di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E.».

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 240 milioni per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.