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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 77.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
77.010.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

Art. 77-bis.
(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo «Convergenza»)

  1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2019.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.
  3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 220 milioni.