Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana)
1. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.