Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
1. A far data dal 1o gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per l'attuazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, negli importi indicati nella Tabella 7 allegata alla presente legge.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e d'inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2020:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2021:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.