Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
2. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.