Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato».