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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 61.012. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
61.012.

  Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. 61-bis.
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)

  1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 25, dopo le parole: «Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche»;
   b) al comma 27, dopo le parole: «ove sono ubicati le discariche» sono aggiunte le seguenti: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche»;
   c) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di “sostenibilità” a favore del comune di ubicazione dell'impianto e ai comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani».