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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 60.054. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
60.054. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.
(Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza)

  1. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 457, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le Amministrazioni Comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
  2. Le limitazioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e del saldo non negativo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
  4. Le limitazioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei Conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto o in piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.