Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».