57.020.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotto di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. Ai fini della compensazione degli effetti del presente articolo in termini di indebitamento e di fabbisogno il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 201.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
De Carlo Sabrina,
Faro Marialuisa,
Adelizzi Cosimo,
Angiola Nunzio,
Buompane Giuseppe,
D'Incà Federico,
Donno Leonardo,
Flati Francesca,
Gubitosa Michele,
Lorenzoni Gabriele,
Lovecchio Giorgio,
Manzo Teresa,
Misiti Carmelo Massimo,
Sodano Michele,
Trizzino Giorgio,
Zennaro Antonio