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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 55.4. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/12/2018  [ apri ]
55.4. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito del fondo di cui al precedente periodo, l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinato al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, per l'indennizzo delle vittime.;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo di provvisionale con un tetto massimo di 50.000 euro. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase una condanna generica al risarcimento del danno.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: –10.000.000;
   2020: –10.000.000;
   2021: –10.000.000.