Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.