Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)
1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.