Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)
1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 249,5 milioni nel 2019 e di 399,5 milioni annui a decorrere dal 2020.