Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il caregiver familiare)
1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2021.