Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incremento di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.