Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Apertura degli istituti scolastici in giugno e in luglio)
1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative le amministrazioni comunali possono determinare l'apertura degli istituti scolastici di propria competenza, anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.