Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l'anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l'anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.