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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.092. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.092.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Disposizioni per i comuni montani e parzialmente montani)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza» la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni, ubicati in tutto o in parte oltre la quota di 600 metri di altezza, atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali.
  2. I terreni, con esclusione di quelli delle aree boschive, individuati dalle particelle per i quali, anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità, non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati dalle particelle del catasto terreni, inseriti nel registro comunale di cui al precedente comma, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al precedente comma rilasciata dal Comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso.
  5. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  6. La individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali ai sensi del comma 3.
  7. Sono fatte salve le norme in materia di terreni silenti e associazioni di scopo previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  8. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: - 100.000;
   2020: - 100.000;
   2021; - 100.000.