stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.090. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
49.090. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane e aumento percentuali di compensazione del legno)

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun annuo ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5, 2 milioni a decorrere dall'anno 2022.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,3 milioni di euro, per l'anno 2021 e di 6,2 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.