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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.088. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.088.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)

  1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ident. 49.046.