Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)
1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa massimo di 3 milione di euro per l'anno 2019, in forma di «voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura fino pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti e documentati.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo e le modalità per il rispetto del limite di spesa autorizzato.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2019.