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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.051. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
49.051.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)

  1. Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
   a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
   b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.

  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.