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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.0105. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2018  [ apri ]
49.0105.
approvato

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)

  1. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
  3. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente competenti e versato su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

I Relatori