Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerati soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni.