Dopo il comma 8, aggiungere, il seguente:
8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale e intellettiva, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 quale contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, »Special Olympics Italia« e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.