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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.025. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
46.025.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 235 milioni di euro, una carta elettronica, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
  2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
  3. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni in favore in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 12,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
  5. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
  6. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  7. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
  8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
  10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2019, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.