Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: –4 milioni;
2020: –4 milioni;
2021: –4 milioni.