Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.