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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.032. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
42.032.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi soggetti al controllo di prevenzione incendi. Il Ministero provvede altresì alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate con le modalità e i tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di ultimazione della ricognizione. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a valere sulle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.