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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 1334

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2018  [ apri ]
41.03.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione e stabilizzazione docenti universitari per i corsi professioni sanitarie)
   1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da pubblicare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le università, a decorrere dall'anno 2019, sono autorizzate, in deroga alle loro facoltà assunzionali e al fine di strutturare il corpo docenti in Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche nel sistema universitario per l'insegnamento ai corsi delle professioni sanitarie, all'assunzione e stabilizzazione di docenti interni o esterni abilitati fino alla spesa massima di 2 milioni di euro.
  2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.