Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)
1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie,» sono inserite le seguenti: «delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale,»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono inserite le seguenti: «, per le malattie neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite severe e per le malattie da accumulo lisosomiale»;
c) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie, » sono inserite le seguenti: «dalle patologie neuromuscolari su base genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle malattie da accumulo lisosomiale,»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e genetica»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale»;
2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» e le parole: «15.715.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «19.715.000 euro».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.