Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.