Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
4-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.