Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
ART. 40-bis
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.