Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini dell'IRES e dell'IRPEF)
1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 290,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 166,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.